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REGIO DECRETO 10 giugno 1931, n. 723

Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare. (031U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))