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LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1803

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto. (031U1803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-2-1932
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge il R. decreto-legge  10  giugno  1931,  n.
723, concernente l'obbligatorieta' dell'impiego  di  una  determinata
percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di
farine e di semolini per uso alimentare, e  il  R.  decreto-legge  24
settembre 1931, n. 1265, recante  disposizioni  complementari  al  R.
decreto-legge predetto. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       Mussolini - Acerbo - Mosconi - 
                                                      Rocco - Bottai. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.