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LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2595

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso. (027U2595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1928 al: 15-12-2009
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Art. 1




Sono convertiti in legge:

a) il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

b) il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e dei successivi decreti di proroga;

e) il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonché di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;

f) il R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi;

g) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il «Servizio idrografico» istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;

h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

i) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

l) il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresì norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonché la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a), b), c), d), e);

m) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;

n) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.