stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2595

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso. (027U2595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 17-1-1928
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Sono convertiti in legge: 
 
    a)  il  decreto  Luogotenenziale  20  novembre  1916,  n.   1664,
concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 
 
    b) il decreto Luogotenenziale 26  dicembre  1916,  n.  1807,  col
quale e' stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata
in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664; 
 
    c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3  febbraio
1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli
1, 4 e 5 del decreto Luogotenziale 20 novembre 1916, n. 1664; 
 
    d)  il  decreto  Luogotenenziale  22  dicembre  1918,  n.   2065,
modificativo dei termini indicati dagli articoli 1,  3,  4  e  5  del
decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e  dei  successivi
decreti di proroga; 
 
    e)  il  decreto  Luogotenenziale  12  febbraio  1919,   n.   242,
concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi  e
laghi artificiali, nonche' di opere regolanti il deflusso delle acque
pubbliche; 
 
    f) il R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente  disposizioni
per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque,  in  unione
ad altri Consessi; 
 
    g) il  R.  decreto  14  agosto  1920,  n.  1286,  concernente  il
«Servizio idrografico» istituito alla dipendenza  del  Ministero  dei
lavori pubblici; 
 
    h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n.
1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669,  concernenti  proroga  ai  termini
indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161; 
 
    i) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che  proroga  il  termine
stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85  del  regolamento  14
agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni  ed  utilizzazioni  di  acque
pubbliche; 
 
    l) il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che  reca  disposizioni
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e
laghi artificiali, e contiene altresi' norme di  giurisdizione  e  di
procedura  del  contenzioso  sulle  acque   pubbliche,   nonche'   la
soppressione delle disposizioni di cui alle  suindicate  lettere  a),
b), c), d), e); 
 
    m) il R. decreto  27  novembre  1919,  n.  2235,  concernente  la
procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche; 
 
    n) il R. decreto  27  novembre  1919,  n.  2387,  riguardante  le
disposizioni transitorie per l'attuazione del R.  decreto  9  ottobre
1919,  n.  2161,  nella  parte  relativa  ai  tribunali  delle  acque
pubbliche e al tribunale superiore.