DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE
4
ottobre
1917, n. 1806
Col quale sono prorogati i termini previsti dagli articoli 1 e 5 del
decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni
di acque pubbliche. (017U1806)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595 (in G.U. 17/01/1928, n.13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)