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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1917, n. 1806

Col quale sono prorogati i termini previsti dagli articoli 1 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche. (017U1806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595 (in G.U. 17/01/1928, n.13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))