stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2487

Interpretazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali telegrafici presso l'Esercito operante. (026U2487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1928, n. 399 (in G.U. 16/03/1928, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-5-1927 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità assoluta e la urgenza di interpretare autenticamente, per quanto riguarda il personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante, l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, in quella parte che concerne le indennità dovute a personali speciali;
Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno, le corporazioni, la guerra, la marina e l'aeronautica, col Ministro per le finanze, e con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni dell'art. 1, commi 1° e 2°, del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi applicabili con le limitazioni ivi previste, anche al personale civile postale telegrafico addetto ai servizi della posta militare e del telegrafo da campo presso l'Esercito operante, non essendo esso compreso fra gli speciali personali di cui al 4° comma dell'articolo anzidetto.

Con la disposizione del quarto capoverso del citato articolo 1 è stabilito che al personale predetto, oltre alle indennità nei casi e nella misura previsti dal 1° e dal 2° comma di detto articolo, nessuna altra indennità possa spettare all'infuori di quelle menzionate nello stesso quarto capoverso; essendo così abrogata ogni altra disposizione che attribuivagli, sotto qualsiasi nome od a qualsiasi titolo, qualunque altra indennità.

Sono abbuonate le somme dal personale predetto eventualmente percepite per indennità di altro genere.