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REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2487

Interpretazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali telegrafici presso l'Esercito operante. (026U2487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1928, n. 399 (in G.U. 16/03/1928, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-5-1927
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 28 dicembre 1913,
n. 1513, ed il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  assoluta  e  la  urgenza  di  interpretare
autenticamente, per quanto riguarda il personale  civile  addetto  ai
servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante, l'art. 1  del
decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, in  quella  parte
che concerne le indennita' dovute a personali speciali; 
 
  Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto  col  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per  l'interno,
le corporazioni, la guerra, la marina e l'aeronautica,  col  Ministro
per le finanze, e con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  disposizioni  dell'art.  1,  commi  1°  e   2°,   del   decreto
Luogotenenziale  26  settembre  1915,  n.  1438,  devono   intendersi
applicabili con le  limitazioni  ivi  previste,  anche  al  personale
civile postale telegrafico addetto ai servizi della posta militare  e
del telegrafo da campo presso l'Esercito operante, non  essendo  esso
compreso fra gli speciali personali di cui al 4° comma  dell'articolo
anzidetto. 
 
  Con la disposizione del quarto capoverso del citato articolo  1  e'
stabilito che al personale predetto, oltre alle indennita' nei casi e
nella misura previsti dal 1°  e  dal  2°  comma  di  detto  articolo,
nessuna  altra  indennita'  possa  spettare  all'infuori  di   quelle
menzionate nello stesso quarto capoverso; essendo cosi' abrogata ogni
altra disposizione che  attribuivagli,  sotto  qualsiasi  nome  od  a
qualsiasi titolo, qualunque altra indennita'. 
 
  Sono  abbuonate  le  somme  dal  personale  predetto  eventualmente
percepite per indennita' di altro genere.