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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 settembre 1915, n. 1438

Circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina. (015U1438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1927)
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Testo in vigore dal:  18-5-1927
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari in caso di guerra e durante la guerra medesima;
Visti i Regi decreti 23 maggio 1915, n. 677, ed i Nostri decreti 22 agosto 1915, n. 1274, e 24 giugno stesso anno, n. 999, concernenti indennità speciali per le truppe in campagna ed indennità e soprassoldi di guerra al personale della R. marina, nonché tutti gli altri atti portanti disposizioni in materia di dette indennità e soprassoldi;
Ritenuta la convenienza di disciplinare le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina, in relazione alle indennità determinate con altro Nostro decreta per il personale militare;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al personale civile di ruolo ed agli operai pure di ruolo, a qualunque Amministrazione appartengano, comprese le ferrovie di Stato, assegnati a servizi presso le forze operanti del R. esercito, spetta una indennità solamente quando prestano servizio fuori della loro ordinaria residenza.
((3))


Per la misura della indennità stessa sono applicabili le disposizioni del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, eccettuata quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5.
((3))


Eguale trattamento è fatto al personale predetto dipendente dall'Amministrazione della R. marina che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b, c, d, dell'art. 1° del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999.

Restano, peraltro, ferme le disposizioni in vigore concernenti speciali personali, qualora importino la corresponsione di una indennità non maggiore di quella di cui al R. decreto n. 840 del 1862 succitato.

Al personale di cui al presente articolo spettano altresì la indennità di entrata in campagna, quella di perdita bagaglio e la razione viveri, secondo le norme vigenti.
((3))


Le indennità suddette faranno carico ai fondi per le spese di guerra inscritti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina.
(1) (2)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le indennità stabilite dal Nostro decreto 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi dovute solo al personale civile dello Stato, compreso quello delle ferrovie dello Stato, che si trovi nelle posizioni previste dai comma a), b) dall'art. 1, dai comma a), b), c), d), e) dell'art. 2 e dall'art. 3 del presente decreto, nonché al personale operaio di ruolo dipendente dall'Amministrazione della R. marina che trovisi nelle posizioni previste dai comma a), b), c), d) dell'art. 2 predetto".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il personale civile addetto al R. esercito le indennità stabilite dal decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438 devono intendersi dovute solo quando il personale stesso (escluse le maestranze dell'Amministrazione militare, per le quali provvede il precedente art. 1) si trovi fuori della ordinaria residenza - giusta il decreto medesimo - nelle posizioni previste dai commi a) e b) dell'art. 1 del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2487, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 399, ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Le disposizioni dell'art. 1, commi 1° e 2°, del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi applicabili con le limitazioni ivi previste, anche al personale civile postale telegrafico addetto ai servizi della posta militare e del telegrafo da campo presso l'Esercito operante, non essendo esso compreso fra gli speciali personali di cui al 4° comma dell'articolo anzidetto.
Con la disposizione del quarto capoverso del citato articolo 1 è stabilito che al personale predetto, oltre alle indennità nei casi e nella misura previsti dal 1° e dal 2° comma di detto articolo, nessuna altra indennità possa spettare all'infuori di quelle menzionate nello stesso quarto capoverso; essendo così abrogata ogni altra disposizione che attribuivagli, sotto qualsiasi nome od a qualsiasi titolo, qualunque altra indennità.
Sono abbuonate le somme dal personale predetto eventualmente percepite per indennità di altro genere".