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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2291

Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie. (024U2291)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2810, col quale vennero adottate modificazioni al Regio decreto sopra citato;
Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 904. con cui furono prorogati al 31 dicembre 1924 i termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1785, con cui i detti termini furono prorogati al 30 giugno 1925;
Riconosciuta la opportunità di integrare le retribuzioni stabilite per gli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, trasformati o da trasformarsi in ricevitorie, accordando un compenso per quelli che espletano un maggior lavoro telegrafico, e per quelli che disimpegnano il servizio telefonico;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la determinazione della retribuzione annuale da assegnarsi alle ricevitorie provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove Provincie che disimpegnano servizio telegrafico e telefonico sarà tenuto conto, sempre agli affetti del primo conferimento, dei coefficienti di cui appresso, in aggiunta a quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 11 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995; ferme restando le disposizioni dell'art. 10 del suddetto decreto, per i limiti massimi e minimi delle retribuzioni, nonché le disposizioni che regolano l'ammontare della cauzione e il concorso provvisorio delle spese di supplenza:

e) quando il numero complessivo dei telegrammi in partenza, in arrivo e in transito supera il triplo del numero dei telegrammi in partenza viene attribuito un compenso di:

L. 50 ogni 100 telegrammi fino a 1000 telegrammi in più;

L. 30 ogni 100 telegrammi da 1001 fino a 11,000 telegrammi in più;

L. 20 ogni 10 telegrammi oltre 11,000 telegrammi in più; trascurando in ogni caso le frazioni di centinaia;

f) per il servizio telefonico viene attribuito un compenso nella seguente misura:

Per il servizio urbano:

fino a L. 1000 il 10 per cento;

da L. 1001 fino a L. 11,000 il 5 per cento;

oltre L. 11,000 il 2 per cento.

Per il servizio interurbano:

fino a L. 10.000 il 20 per cento;

oltre L. 10,000 il 10 per cento.