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REGIO DECRETO 27 agosto 1923, n. 1995

Norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base all'ordinamento stabilito dal R. decreto 18 marzo 1923, n. 596. (023U1995)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1928)
Testo in vigore dal:  19-2-1925
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Art. 11



In deroga alle norme vigenti per la liquidazione delle retribuzioni per le ricevitorie, la retribuzione annuale di ciascuna ricevitoria proveniente dalla trasformazione di uffici delle nuove provincie, sempre ai soli effetti del primo conferimento, sarà determinata in base ai coefficienti di cui appresso:

a) per il reddito postale:

fino a L. 5000 il 40 per cento;

da L. 5001 a L. 15,000 il 20 per cento;

da L. 15,001 in più il 10 per cento;

b) per il reddito telegrafico:

fino a L. 1000 il (25) per cento;

da L. 1001 a L. 11,000 il (15) per cento;

da L. 11,001 in più il (10) per cento;

c) per il movimento a danaro in entrata, per emissione di vaglia, depositi a risparmio, ecc.:

fino a L. 500,000 11 3 per mille;

da L. 500,001 a L. 1,500,000 il 2 per mille;

da L. 1,500,001 a L. 11,500,000 l'1 per mille;

d) per i dispacci in partenza:

fino a 10 L. 60 ognuno;

da 11 a 20 L. 45 ognuno;

oltre 20 L. 30 ognuno.

((e) quando il numero complessivo dei telegrammi in partenza, in arrivo e in transito supera il triplo del numero dei telegrammi in partenza viene attribuito un compenso di:

L. 50 ogni 100 telegrammi fino a 1000 telegrammi in più;

L. 30 ogni 100 telegrammi da 1001 fino a 11,000 telegrammi in più;

L. 20 ogni 10 telegrammi oltre 11,000 telegrammi in più; trascurando in ogni caso le frazioni di centinaia;

f) per il servizio telefonico viene attribuito un compenso nella seguente misura:

Per il servizio urbano:

fino a L. 1000 il 10 per cento;

da L. 1001 fino a L. 11,000 il 5 per cento;

oltre L. 11,000 il 2 per cento.

Per il servizio interurbano:

fino a L. 10.000 il 20 per cento;

oltre L. 10,000 il 10 per cento))
.

Le quote di cui sopra sostituiscono completamente quelle vigenti per le altre ricevitorie del Regno, con i relativi aumenti; e la retribuzione complessiva, che ne risulterà, per ciascuna ricevitoria, non potrà essere inferiore ai minimi, né superiore ai massimi di cui all'articolo precedente.