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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2291

Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie. (024U2291)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R.  decreto  27  agosto  1923,  n.  1995,  relativo  alla
trasformazione degli uffici postali, telegrafici e  telefonici  delle
nuove Provincie, ed il R. decreto 20  dicembre  1923,  n.  2810,  col
quale vennero adottate modificazioni al Regio decreto sopra citato; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 904. con  cui  furono
prorogati al 31 dicembre 1924 i termini per la  trasformazione  degli
uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il
R. decreto-legge 23 ottobre  1924,  numero  1785,  con  cui  i  detti
termini furono prorogati al 30 giugno 1925; 
 
  Riconosciuta la opportunita' di integrare le retribuzioni stabilite
per  gli  uffici  postali,  telegrafici  e  telefonici  delle   nuove
Provincie, trasformati o da trasformarsi in  ricevitorie,  accordando
un compenso per quelli che espletano un maggior lavoro telegrafico, e
per quelli che disimpegnano il servizio telefonico; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la determinazione della retribuzione annuale da assegnarsi alle
ricevitorie provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove
Provincie che disimpegnano servizio telegrafico  e  telefonico  sara'
tenuto  conto,  sempre  agli  affetti  del  primo  conferimento,  dei
coefficienti di cui appresso,  in  aggiunta  a  quelli  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 11 del  R.  decreto  27  agosto
1923, n. 1995;  ferme  restando  le  disposizioni  dell'art.  10  del
suddetto decreto, per i limiti massimi e minimi  delle  retribuzioni,
nonche' le disposizioni che regolano l'ammontare della cauzione e  il
concorso provvisorio delle spese di supplenza: 
 
    e) quando il numero complessivo dei telegrammi  in  partenza,  in
arrivo e in transito supera il triplo del numero  dei  telegrammi  in
partenza viene attribuito un compenso di: 
 
    L. 50 ogni 100 telegrammi fino a 1000 telegrammi in piu'; 
 
    L. 30 ogni 100 telegrammi da 1001 fino  a  11,000  telegrammi  in
piu'; 
 
    L. 20  ogni  10  telegrammi  oltre  11,000  telegrammi  in  piu';
trascurando in ogni caso le frazioni di centinaia; 
 
    f) per il servizio telefonico viene attribuito un compenso  nella
seguente misura: 
 
    Per il servizio urbano: 
 
      fino a L. 1000 il 10 per cento; 
 
      da L. 1001 fino a L. 11,000 il 5 per cento; 
 
      oltre L. 11,000 il 2 per cento. 
 
    Per il servizio interurbano: 
 
      fino a L. 10.000 il 20 per cento; 
 
      oltre L. 10,000 il 10 per cento.