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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 404

Che estende alla Venezia Giulia le disposizioni esistenti in materia di tasse di ancoraggio. (023U0404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE DITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, della marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile e con i ministri dell'industria e del commercio, delle finanze, degli affari esteri e delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono estesi ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, limitatamente alle disposizioni contenute nel testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile, annesso al presente decreto e con le modificazioni in esso contenute, i provvedimenti appresso indicati:

Art. 27 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3ª;

Legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, modificata con legge 21 dicembre 1905, n. 590;

Regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584, che approva il regolamento per la esecuzione di detta legge, modificato dal R. decreto 19 gennaio 1899, n. 46, dal regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1902, n. 500 e dal R. decreto 30 gennaio 1916, n. 235;

R. decreto 6 maggio 1909, n. 305, che applica la soprattassa di ancoraggio alle navi aventi merci a bordo, modificato dal R. decreto 9 agosto 1912, n. 1021;

5º Disposizione contenuta nell'art. 72 del regolamento 13 novembre 1902, n. 500;

6º Disposizione contenuta nell'art. 23 del regolamento 12 gennaio1913, n. 107, per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Articoli 4 e 6 della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.