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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 404

Che estende alla Venezia Giulia le disposizioni esistenti in materia di tasse di ancoraggio. (023U0404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE DITALIA 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322,  e
3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  i  ministri  dell'interno,  della  marina,  sentito  il
commissario per i servizi della marina mercantile e  con  i  ministri
dell'industria e del commercio, delle finanze, degli affari esteri  e
delle poste e telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono estesi ai territori annessi in forza delle leggi 26  settembre
1920, n. 1322, e  19  dicembre  1920,  n.  1778,  limitatamente  alle
disposizioni contenute nel testo unico, visto, d'ordine  Nostro,  dal
commissario  per  i  servizi  della  marina  mercantile,  annesso  al
presente  decreto  e  con  le  modificazioni  in  esso  contenute,  i
provvedimenti appresso indicati: 
 
    1° Art. 27 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3ª; 
 
    2º Legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della
marina mercantile, modificata con legge 21 dicembre 1905, n. 590; 
 
    3° Regio decreto  27  dicembre  1896,  n.  584,  che  approva  il
regolamento per la esecuzione  di  detta  legge,  modificato  dal  R.
decreto 19 gennaio 1899, n. 46,  dal  regolamento  approvato  con  R.
decreto 13 novembre 1902, n. 500 e dal R. decreto 30 gennaio 1916, n.
235; 
 
    4° R. decreto 6 maggio 1909, n. 305, che applica  la  soprattassa
di ancoraggio alle navi aventi  merci  a  bordo,  modificato  dal  R.
decreto 9 agosto 1912, n. 1021; 
 
    5º  Disposizione  contenuta  nell'art.  72  del  regolamento   13
novembre 1902, n. 500; 
 
    6º  Disposizione  contenuta  nell'art.  23  del  regolamento   12
gennaio1913, n. 107, per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911,  n.
745, circa provvedimenti a favore  dell'industria  delle  costruzioni
navali; 
 
    7° Articoli 4 e 6 della legge 16 luglio 1916, n. 947,  contenente
disposizioni varie sulla sanita' pubblica.