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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1916, n. 235

Col quale è modificato l'art. 123 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, relativo alla esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile. (016U0235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1916
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Testo in vigore dal:  13-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al R. Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 49 della legge in data 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile;
Riconosciuta la necessità di apportare alcune varianti all'art. 123 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584;
Sentito il parere del Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. L'art. 123 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1

Art. 123. - § 1. - La potenza in cavalli della macchina motrice dei piroscafi o barche a vapore nazionali che vengono destinati al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato, agli effetti della imposizione della tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è determinata come segue:

a) Per le macchine concorrenti al compenso di costruzione concesso dall'art. 8 della legge 13 luglio 1911, n. 745, vale la prova eseguita con le norme prescritte dall'art. 23 del regolamento 12 gennaio 1913 per la esecuzione della legge medesima. Se all'atto della prova il piroscafo non è di proprietà del costruttore il verbale di prova sarà firmato anche dal proprietario o da un suo rappresentante;

b) Per le macchine costruite nello Stato senza concorrere al compenso di costruzione o per quelle costruite all'estero sarà eseguita a spesa dell'armatore prova analoga a quella disciplinata dall'art. 23 del citato regolamento 12 gennaio 1913, con una pressione in caldaia eguale, per quanto è possibile, a quella massima stabilita dall'articolo stesso. Per le macchine a vapore a stantuffo è concessa facoltà all'armatore di esimersi dalla prova accettando la potenza presunta data dalla seguente formula, che si riferisce a macchina a triplice espansione e che è facilmente riducibile per macchine a duplice ed a semplice espansione, cancellando i termini relativi ai cilindri mancanti:

I · H · P · p =75 (I+ √C) ·

( (p - pm) · n · Da² + (pm - pb) · n · Dm² + ( pb ± 0,5) · n · Db² )


in cui Da Dm Db sono i diametri dei cilindri rispettivamente ad alta, media e bassa pressione espressi in metri, n è il numero dei cilindri gemelli, se ne esistono, C è la corsa degli stantuffi espressi in metri, p la pressione effettiva di regime della caldaia espressa in kg. per cm. quadrato, pm e pb le pressioni in kg per cm. quadrato nei ricevitori a media ed a bassa pressione, ricavata dall'espressione:

n · Da² · p = n · Dm² · pm = n · Db² · pb

Al valore pb va aggiunto 0,5 nel caso di macchine con condensatore e va tolto 0,5 per macchine senza condensatore.

§. 2. - Per le macchine dei rimorchiatori già in esercizio, se concorsero al compenso di costruzione vale la prova già eseguita a tale effetto; per le altre sarà eseguita prova analoga a spesa dell'armatore, salvo opzione da parte del medesimo per la determinazione della forza colla formula indicata al paragrafo 1°.

§ 3. - Determinata la potenza della macchina e rilasciato l'atto di nazionalità o la licenza, con corrispondente indicazione, non si potrà procedere ad ulteriori accertamenti se non dietro autorizzazione del Ministero in seguito a domanda dell'armatore motivata dal cambio della motrice o della caldaia oppure dalla necessità di prescrivere, per ragioni di sicurezza, una pressione di regime inferiore alla primitiva.

In tale ipotesi sarà rilasciato nuovo atto di nazionalità o nuova licenza con le indicazioni risultate dagli accertamenti fatti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - CORSI - DANEO -
CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.