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REGIO DECRETO 12 dicembre 1920, n. 1910

Che abroga quello 6 ottobre 1919, n. 2175, e modifica il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, relativamente alle indennità spettanti ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della Giunta del Consiglio stesso. (020U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, con il quale vengono portate modificazioni al regolamento del Consiglio superiore di istruzione pubblica;
Visto il decreto del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, in data 24 gennaio 1919 in esecuzione dell'art. 12 del precitato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Veduto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È abrogato il precitato Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175.