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REGIO DECRETO 12 dicembre 1920, n. 1910

Che abroga quello 6 ottobre 1919, n. 2175, e modifica il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, relativamente alle indennità spettanti ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della Giunta del Consiglio stesso. (020U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, con  il
quale vengono portate  modificazioni  al  regolamento  del  Consiglio
superiore di istruzione pubblica; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; 
 
  Visto il decreto del Nostro ministro segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, in data  24
gennaio  1919  in  esecuzione  dell'art.  12  del  precitato  decreto
Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311; 
 
  Veduto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' abrogato il precitato Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175.