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REGIO DECRETO 2 dicembre 1920, n. 1901

Relativo alla competenza delle intendenze di finanza circa l'annullamento dei crediti arretrati, inesigibili od insussistenti. (020U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 2 maggio 1897, n. 260, che dà facoltà agli intendenti di finanza di annullare fino all'importo di L. 5000 tutti i crediti inesigibili di qualsiasi natura appartenenti all'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 22 maggio 1910, n. 316, che approva il regolamento per la procedura dei ricorsi amministrativi concernenti le tasse sugli affari ed altri proventi amministrati dalla Direzione generale delle tasse sugli affari;
Riconosciuta la convenienza di disciplinare in modo uniforme la materia degli annullamenti dei crediti erariali, a qualsiasi amministrazione appartengano;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La facoltà concessa agl'intendenti di finanza con art. 12 del regolamento approvato col R. decreto 22 maggio 1910, n. 316 per l'annullamento fino all'importo di L. 8000 dei crediti relativi alle tasse ed altri proventi amministrati dalla Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse, riconosciuti assolutamente inesigibili od in tutto od in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione o perché indebitamente od erroneamente liquidati giusta gli articoli 303 e 305 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, è estesa sino al detto limite a tutti i crediti di qualsiasi natura appartenenti all'Amministrazione del Demanio, con l'osservanza delle norme e formalità stabilite dal citato art. 12.