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REGIO DECRETO 2 dicembre 1920, n. 1901

Relativo alla competenza delle intendenze di finanza circa l'annullamento dei crediti arretrati, inesigibili od insussistenti. (020U1901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 2 maggio 1897, n. 260, che  da'  facolta'  agli
intendenti di finanza di annullare fino all'importo di L. 5000  tutti
i   crediti   inesigibili   di    qualsiasi    natura    appartenenti
all'Amministrazione finanziaria; 
 
  Visto il decreto 22 maggio 1910, n. 316, che approva il regolamento
per la procedura dei  ricorsi  amministrativi  concernenti  le  tasse
sugli affari ed altri proventi amministrati dalla Direzione  generale
delle tasse sugli affari; 
 
  Riconosciuta la convenienza di disciplinare  in  modo  uniforme  la
materia  degli  annullamenti  dei  crediti  erariali,   a   qualsiasi
amministrazione appartengano; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La facolta' concessa agl'intendenti di  finanza  con  art.  12  del
regolamento approvato col R. decreto  22  maggio  1910,  n.  316  per
l'annullamento fino all'importo di L. 8000 dei crediti relativi  alle
tasse ed altri proventi amministrati  dalla  Direzione  generale  del
registro,  del  bollo  e  delle  tasse,  riconosciuti   assolutamente
inesigibili od in tutto od in parte insussistenti per la gia' seguita
legale estinzione o perche' indebitamente od  erroneamente  liquidati
giusta gli articoli 303 e  305  del  regolamento  sulla  contabilita'
generale dello Stato, approvato col R.  decreto  4  maggio  1885,  n.
3074, e' estesa sino al detto limite a tutti i crediti  di  qualsiasi
natura appartenenti all'Amministrazione del Demanio, con l'osservanza
delle norme e formalita' stabilite dal citato art. 12.