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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2638

Che apporta modificazioni allo statuto del «Credito agrario per il Lazio». (019U2638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-3-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sull'ordinamento del Credito agrario;
Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istituì in Roma il «Credito agrario per il Lazio»;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n 997, con il quale furono apportate delle modifiche alla legge suddetta;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 417, con il quale fu approvato lo statuto del «Credito agrario per il Lazio»;
Visti i RR. decreti 16 agosto 1916, n. 387, e 6 dicembre 1918, n. 531, con i quali fu modificato il detto statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 3 dello statuto del «Credito agrario per il Lazio» è sostituito il seguente:

Articolo 3. - L'Istituto di credito agrario per il Lazio ha facoltà di concedere mutui per miglioramenti agrari e trasformazioni di colture a favore di Consorzi ed Istituti legalmente costituiti i quali risiedano ed operino nella provincia di Roma, nonché di privati agricoltori che risiedano nella provincia stessa, e di fare operazioni di credito per l'esercizio agrario nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

1. - Risconto di cambiali emesse da agricoltori a favore degli Enti legalmente costituiti, qui appresso indicati, con preferenza per quelli che hanno assunto la forma cooperativa, i quali emittenti e cedenti risiedano ed operino nella provincia di Roma:

a) Consorzi agrari;

b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di Consorzi;

c) Casse agrarie o rurali istituite sia da Enti morali, sia da Società di private persone;

d) Casse di prestanze agrarie;

e) Università agrarie;

f) Distillerie, cantine sociali, Società ed Associazioni per la vendita collettiva dei prodotti agrari, sia nell'interno che all'estero;

g) Banche popolari, Società di credito agrario e Casse di risparmio.

2. - Accettazione allo sconto delle cambiali emesse direttamente dagli Enti tutti sopra indicati, sia per procurarsi i mezzi per procedere su commissione ad acquisti di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni in casi di vendite collettive dei prodotti agrari.

3. - Accettazione allo sconto di cambiali emesse da agricoltori residenti in quelle località ove non esistano o non possano assumere tali operazioni gli Enti intermedi con le modalità e le garanzie stabilite nel regolamento.

4. - Accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente da agricoltori che si trovano nelle condizioni sopra esposte garantite da pegno di prodotti agrari.

5. - Accettazione di cambiali emesse direttamente dagli Enti intermedi in rappresentanza di quello del loro portafoglio, che l'Istituto è autorizzato a riscontare.

6. - Apertura di conti correnti agli Enti intermedi in luogo del risconto del loro portafoglio, che l'Istituto è autorizzato a riscontare.

7. - Anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie e buoni del tesoro a favore dei privati agricoltori e dei Consorzi ed Istituti indicati al n. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Visocchi.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.