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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 giugno 1919, n. 997

Che sostituisce gli articoli 4 e 5 della legge 21 dicembre 1902, n. 542, relativamente alle operazioni consentite all'istituto di credito agrario per il Lazio. (019U0997)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))