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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2638

Che apporta modificazioni allo statuto del «Credito agrario per il Lazio». (019U2638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 17-3-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 23  gennaio  1887,  n.  4276,  sull'ordinamento  del
Credito agrario; 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istitui'  in  Roma  il
«Credito agrario per il Lazio»; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno  1919,  n  997,  con  il
quale furono apportate delle modifiche alla legge suddetta; 
 
  Visto il R. decreto 5  ottobre  1913,  n.  417,  con  il  quale  fu
approvato lo statuto del «Credito agrario per il Lazio»; 
 
  Visti i RR. decreti 16 agosto 1916, n. 387, e 6 dicembre  1918,  n.
531, con i quali fu modificato il detto statuto; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 3 dello statuto del «Credito agrario per il Lazio»  e'
sostituito il seguente: 
 
  Articolo 3. -  L'Istituto  di  credito  agrario  per  il  Lazio  ha
facolta' di concedere mutui per miglioramenti agrari e trasformazioni
di colture a favore di Consorzi ed Istituti legalmente  costituiti  i
quali risiedano ed  operino  nella  provincia  di  Roma,  nonche'  di
privati agricoltori che risiedano nella provincia stessa, e  di  fare
operazioni di credito per l'esercizio agrario nell'uno  o  nell'altro
dei seguenti modi: 
 
    1. - Risconto di cambiali emesse da agricoltori  a  favore  degli
Enti legalmente costituiti, qui appresso indicati, con preferenza per
quelli che hanno assunto la forma cooperativa, i  quali  emittenti  e
cedenti risiedano ed operino nella provincia di Roma: 
 
      a) Consorzi agrari; 
 
      b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di Consorzi; 
 
      c) Casse agrarie o rurali istituite sia da Enti morali, sia  da
Societa' di private persone; 
 
      d) Casse di prestanze agrarie; 
 
      e) Universita' agrarie; 
 
      f) Distillerie, cantine sociali, Societa' ed  Associazioni  per
la vendita collettiva  dei  prodotti  agrari,  sia  nell'interno  che
all'estero; 
 
      g) Banche popolari, Societa' di  credito  agrario  e  Casse  di
risparmio. 
 
    2. - Accettazione allo sconto delle cambiali emesse  direttamente
dagli Enti tutti sopra indicati,  sia  per  procurarsi  i  mezzi  per
procedere su commissione ad acquisti di cose  utili  alla  conduzione
agraria, sia per fare anticipazioni in casi di vendite collettive dei
prodotti agrari. 
 
    3. - Accettazione allo sconto di cambiali emesse  da  agricoltori
residenti in quelle localita' ove non esistano o non possano assumere
tali operazioni gli Enti intermedi con le  modalita'  e  le  garanzie
stabilite nel regolamento. 
 
    4. - Accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente  da
agricoltori che si trovano nelle condizioni sopra  esposte  garantite
da pegno di prodotti agrari. 
 
    5. - Accettazione di  cambiali  emesse  direttamente  dagli  Enti
intermedi in rappresentanza  di  quello  del  loro  portafoglio,  che
l'Istituto e' autorizzato a riscontare. 
 
    6. - Apertura di conti correnti agli Enti intermedi in luogo  del
risconto del  loro  portafoglio,  che  l'Istituto  e'  autorizzato  a
riscontare. 
 
    7. - Anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
obbligazioni fondiarie e  buoni  del  tesoro  a  favore  dei  privati
agricoltori e dei Consorzi ed Istituti indicati al n. 1. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Visocchi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Mortara.