stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2618

Contenente provvedimenti per il personale dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi. (019U2618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  21-2-1920 al: 11-4-1922
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, per il personale ed i servizi delle coltivazioni dei tabacchi;
Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il primo comma dell'art. 153 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, è modificato, con effetto dal 1° aprile 1919, come segue:

«I verificatori subalterni sono distinti in due classi e retribuiti coll'assegno giornaliero di L. 10 quelli della prima classe nel numero di 85 posti e di L. 9 quelli della seconda classe. In tale assegno deve intendersi compreso l'aumento concesso in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918».

Il 1°,2° e 5° comma dell'art. 155 sono modificati come appresso:

«I verificatori subalterni possono essere definitivamente licenziati quando abbiano raggiunto l'età di anni 60, od anche prima dietro loro domanda, oppure quando siano riconosciuti inabili al servizio in seguito a visita medico fiscale».

In tali casi viene loro corrisposto un compenso, per una volta tanto, in ragione di lire duecentocinquanta per ogni campagna a cominciare dalla loro prima assunzione al servizio delle coltivazioni.

Nei casi di decesso, il compenso di cui al presente articolo è ridotto a lire centocinquanta per campagna e pagato alla vedova contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, e sempre quando siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio; in difetto, ai figli ed alle figlie nubili, minorenni.