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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 aprile 1918, n. 444

Che, dal 1° febbraio 1918, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicate la pace, aumenta i salari fissi del personale delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella allegata al decreto medesimo, nonchè le paghe giornaliere dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri e della R. guardia di finanza. (018U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1918
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Testo in vigore dal:  26-4-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto l'art. 1, comma ultimo, del Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, recante miglioramenti economici a favore di personali vari;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I salari fissi, assegnati al personale delle Amministrazioni dello Stato indicato nella unita tabella, sono elevati nella misura di cui appresso:

a) del 30 per cento la quota giornaliera corrispondente ad una somma annua non superiore alle L. 2000;

b) del 15 per cento la differenza in più sulla quota predetta fino a quella giornaliera corrispondente ad una somma annua di L. 4000;

c) del 10 per cento l'ulteriore differenza in più sulla quota giornaliera corrispondente ad una somma annua di L. 4000.

Dette quote saranno determinate, dalle singole Amministrazioni, in base ai rispettivi ordinamenti.