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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2618

Contenente provvedimenti per il personale dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi. (019U2618)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-2-1920
al: 11-4-1922
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, per il personale  ed
i servizi delle coltivazioni dei tabacchi; 
 
  Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il primo comma dell'art. 153 del regolamento 11 febbraio  1915,  n.
953, e' modificato, con effetto dal 1° aprile 1919, come segue: 
 
  «I verificatori subalterni sono distinti in due classi e retribuiti
coll'assegno giornaliero di L.  10  quelli  della  prima  classe  nel
numero di 85 posti e di L. 9 quelli della  seconda  classe.  In  tale
assegno deve intendersi compreso l'aumento concesso  in  applicazione
del decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918». 
 
  Il 1°,2° e 5° comma dell'art. 155 sono modificati come appresso: 
 
  «I   verificatori   subalterni   possono   essere   definitivamente
licenziati quando abbiano raggiunto l'eta' di anni 60, od anche prima
dietro loro domanda, oppure  quando  siano  riconosciuti  inabili  al
servizio in seguito a visita medico fiscale». 
 
  In tali casi viene loro corrisposto  un  compenso,  per  una  volta
tanto, in ragione di  lire  duecentocinquanta  per  ogni  campagna  a
cominciare  dalla   loro   prima   assunzione   al   servizio   delle
coltivazioni. 
 
  Nei casi di decesso, il compenso di cui  al  presente  articolo  e'
ridotto a lire centocinquanta  per  campagna  e  pagato  alla  vedova
contro la quale non sia  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di
separazione di  corpo  per  colpa  di  lei,  e  sempre  quando  siano
trascorsi due anni dal giorno del matrimonio; in difetto, ai figli ed
alle figlie nubili, minorenni.