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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2080

Che reca provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì. (018U2080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1919 al: 9-12-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri per le finanze, per il tesoro e per l'istruzione pubblica;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese alle località colpite dal terremoto del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, di Firenze e di Forlì, che saranno determinati con decreto del ministro dei lavori pubblici, e nel comune di Giano dell' Umbria le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n.1056, 1° ottobre 1916, n. 1337, 5 novembre 1916, n. 1518, 23 novembre 1916, n. 1663, e 25 gennaio 1917, n.154 (articoli 2, 4, 5,6 e 7), 29 aprile 1917, n. 697 (articoli 3 e 4), e 7 ottobre 1917, n. 1807 (art. 9), autorizzandosi per la relativa spesa la somma di lire otto milioni, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per L. 6.000.000 nell' esercizio 1918-919 e per L. 2.000.000 nell'esercizio successivo.

Il termine, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056, è stabilito al 30 giugno 1919 anche agli effetti dell'art 1, lett. d), del decreto stesso e degli articoli 11 e 22 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.