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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2080

Che reca provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì. (018U2080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1919
al: 9-12-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  col
presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con  i
ministri per le finanze, per il tesoro e per l'istruzione pubblica; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese alle localita' colpite dal  terremoto  del  2  dicembre
1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo,  di
Firenze e di Forli', che saranno determinati con decreto del ministro
dei  lavori  pubblici,  e  nel  comune  di  Giano  dell'  Umbria   le
disposizioni dei decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916,  n.1056,  1°
ottobre 1916, n. 1337, 5 novembre 1916, n. 1518, 23 novembre 1916, n.
1663, e 25 gennaio 1917, n.154 (articoli 2, 4, 5,6 e  7),  29  aprile
1917, n. 697 (articoli 3 e 4), e 7 ottobre 1917, n.  1807  (art.  9),
autorizzandosi per la relativa spesa la somma di lire  otto  milioni,
da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio  del  Ministero
dei lavori pubblici per L. 6.000.000 nell' esercizio 1918-919  e  per
L. 2.000.000 nell'esercizio successivo. 
 
  Il termine, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 agosto
1916, n. 1056, e' stabilito al 30  giugno  1919  anche  agli  effetti
dell'art 1, lett. d), del decreto stesso e degli articoli 11 e 22 del
decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.