stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 1 ottobre 1916, n. 1337

Che autorizza gli ingegneri capi del genio civile nei paesi colpiti dai terremoti del 17 maggio e del 16 agosto 1916 a fornire ai privati i materiali occorrenti alle riparazioni dei loro edifizi. (016U1337)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))