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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1509

Recante alcune modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, col quale vengono stabilite le indennità eventuali per il R. esercito. (013U1509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Nel secondo comma dell'art. 2, stato aggiunto col R. decreto 12 marzo 1914, n. 317, sono soppresse le parole: «e per gli ingegneri civili che abbiano questi medesimi incarichi, invece degli ufficiali capi sezione».

Dopo lo stesso comma è inserito il seguente:

«La stessa facoltà ha di aumentare di non oltre un terzo, su proposta dell'ispettorato generale d'artiglieria, la indennità di trasferta per gli ufficiali d'artiglieria del ruolo combattente (esclusi quelli aggregati e comandati al servizio tecnico) quando si recano a dirigere, ispezionare o collaudare l'armamento nelle opere di fortificazione di frontiera».

Nell'art. 5-bis, stato aggiunto col R. decreto 9 agosto 1910, n. 726, sono soppresse le parole: «in servizio di rimonta».