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REGIO DECRETO 19 aprile 1907, n. 201

Che approva l'annesso regolamento per le indennità eventuali al R. esercito. (007U0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1953)
Testo in vigore dal:  1-4-1907

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le indennità eventuali pel R. esercito sono stabilite dagli specchi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Lo specchio I stabilisce le indennità dovute nei viaggi per servizi collettivi, lo specchio II le indennità dovuto nei viaggi per servizi isolati, lo specchio III le indennità per servizi o posizioni speciali, lo specchio IV le indennità per spese d'ufficio, lo specchio V le indennità

per spese d'alloggio.