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REGIO DECRETO 28 dicembre 1913, n. 1509

Recante alcune modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, col quale vengono stabilite le indennità eventuali per il R. esercito. (013U1509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R.  esercito,
testo unico, approvato con R. decreto  14  luglio  1898,  n.  380,  e
modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216;
3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302, 8 luglio 1906, n. 305;  19  luglio
1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647, 21  marzo  1907,  n.  84;  13
giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn.  479,  483,  484  e  495;  5
gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n.  362;  8
maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515,
530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n.  611;  6  luglio
1911, nn. 683 e 690; 28 giugno 1912, n. 641; 
 
  Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione
e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari; 
 
  Vista la legge 5 giugno 1913, n.  543,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa del Ministero  della  guerra  per  l'esercizio
finanziario 1913-914; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile  1907,  n.  201,  che  stabilisce  le
indennita' eventuali per il R. esercito, modificato coi Regi  decreti
3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726;
28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911,  n.
317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto  col  ministro  del  tesoro,  ed  in
conformita' del Nostro decreto 28 dicembre 1913; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201,  sono  arrecate  le  seguenti
modificazioni: 
 
  Nel secondo comma dell'art. 2, stato aggiunto  col  R.  decreto  12
marzo 1914, n. 317, sono soppresse le parole: «e  per  gli  ingegneri
civili che abbiano questi medesimi incarichi, invece degli  ufficiali
capi sezione». 
 
  Dopo lo stesso comma e' inserito il seguente: 
 
  «La stessa facolta' ha di aumentare  di  non  oltre  un  terzo,  su
proposta dell'ispettorato generale d'artiglieria,  la  indennita'  di
trasferta per  gli  ufficiali  d'artiglieria  del  ruolo  combattente
(esclusi quelli aggregati e comandati al servizio tecnico) quando  si
recano a dirigere, ispezionare o collaudare l'armamento  nelle  opere
di fortificazione di frontiera». 
 
  Nell'art. 5-bis, stato aggiunto col R. decreto 9  agosto  1910,  n.
726, sono soppresse le parole: «in servizio di rimonta».