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REGIO DECRETO 4 dicembre 1913, n. 1458

Col quale viene determinata la cauzione da prestarsi dal segretario incaricato della gestione dei fondi per la R. scuola di recitazione annessa al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma. (013U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-2-1914 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n, 3074 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 28 luglio 1910, n. 595, che approva la tabella delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi per i monumenti, musei, gallerie, ecc.;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire per il segretario incaricato delle funzioni di economo della Regia scuola di recitazione, annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, una cauzione adeguata all'importanza delle somme di cui egli ha abitualmente il maneggio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cauzione da prestarsi dal segretario incaricato della gestione dei fondi per la R. scuola di recitazione annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, è fissata nella somma capitale di lire duecento (L. 200).