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REGIO DECRETO 4 dicembre 1913, n. 1458

Col quale viene determinata la cauzione da prestarsi dal segretario incaricato della gestione dei fondi per la R. scuola di recitazione annessa al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma. (013U1458)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-2-1914
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, 
 
  sull'amministrazione e sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visti gli articoli 229 e 231 del  relativo  regolamento,  approvato
con R. decreto 4 maggio 1885, n, 3074 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 28 luglio 1910, n. 595, che approva la  tabella
delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi  per  i  monumenti,
musei, gallerie, ecc.; 
 
  Visto l'art. 9 della legge 6 luglio 1912, n. 734; 
 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  stabilire   per   il   segretario
incaricato  delle  funzioni  di  economo  della   Regia   scuola   di
recitazione, annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma,  una
cauzione  adeguata  all'importanza  delle  somme  di  cui   egli   ha
abitualmente il maneggio; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La cauzione da prestarsi dal segretario incaricato  della  gestione
dei fondi per la R. scuola di recitazione annessa al  Liceo  musicale
di Santa Cecilia in Roma, e' fissata nella  somma  capitale  di  lire
duecento (L. 200).