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LEGGE 6 luglio 1912, n. 734

Che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica. (012U0734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1923)
Testo in vigore dal:  31-7-1912

Art. 9



Il vincitore del concorso è nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avrà dato prova di idoneità, sarà confermato stabilmente su proposta del capo dell'Istituto.

Negli Istituti nei quali manchi l'economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potrà essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l'importanza dell'ufficio.