stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1991, n. 94

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1991
nascondi
Testo in vigore dal: 7-4-1991
                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Vista  la  legge  9  luglio  1990, n. 185, recante "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento";
  Considerata  la  necessita' di emanare il regolamento di esecuzione
della legge n. 185 del 1990, ai sensi degli articoli 29  e  30  della
legge medesima;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 6 dicembre 1990;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                            Abbreviazioni
  1.  Nel  presente  regolamento le seguenti denominazioni abbreviate
corrispondono:
    a) "la/alla/della legge", alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
    b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'art. 2 della
legge;
    c)  "elenco",  all'elenco  dei  materiali  di  armamento  di  cui
all'art. 2, comma 3, della legge;
    d)  "registro",  al  registro  nazionale  delle  imprese  di  cui
all'art. 3 della legge;
    e)  "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere
o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e  nulla-osta
di  cui  alla legge nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di
cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento;
    f)  "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione,
definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione,
concessione   di   licenze   di   fabbricazione  e  trasformazione  o
adattamento di materiali e mezzi di cui  all'art.  1  e  all'art.  2,
commi  5  e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'art. 2,
comma 6, all'art. 9, comma 5, lettera a), e  all'art.  11,  comma  2,
lettera b), della legge;
    g)  "comitato",  al  comitato  consultivo di cui all'art. 7 della
legge;
    h)  "CISD",  al  Comitato  interministeriale  per  gli  scambi di
materiali di armamento per la difesa di cui all'art. 6 della legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascriti.
          Note alle premesse:
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          prununziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - I testi degli articoli 29 e 30 della legge n. 185/1990
          (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione
          e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti:
             "Art.   29  (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro
          centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23  agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme
          di esecuzione.
             Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento
          delle attivita' connesse al rilascio  delle  autorizzazioni
          previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione
          di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli
          56  e  seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco  al  Ministero
          degli affari esteri di personale di altre amministrazioni".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c) :
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  2  (Materiali  di  armamento). - 1. Ai fini della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che,  per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un  prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
             2.  I  materiali  di  armamento  di  cui al comma 1 sono
          classificati nelle seguenti categorie:
               a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
               b)    armi    da    fuoco   automatiche   e   relativo
          munizionamento;
               c)  armi  ed  armamento  di  medio  e grosso calibro e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3;
               d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
               e)  carri  e  veicoli  appositamente costruiti per uso
          militare;
               f)   navi  e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
          costruiti per uso militare;
               g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti
          appositamente costruiti per uso militare;
               h)  polveri,  esplosivi,  propellenti, ad eccezione di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
               i)  sistemi  o  apparati elettronici, elettro-ottici e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare;
               l) materiali speciali blindati appositamente costruiti
          per uso militare;
               m) materiali specifici per l'addestramento militare;
               n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite
          per la fabbricazione, il collaudo  ed  il  controllo  delle
          armi e delle munizioni;
               o)  equipaggiamenti  speciali  appositamente costruiti
          per uso militare.
             3.  L'elenco  dei materiali di armamento, da comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto
          del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali e del commercio con  l'estero,  da  emanarsi  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
          l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
          disposti con decreto da adottarsi nelle  forme  suindicate,
          avuto    riguardo    alla   evoluzione   della   produzione
          industriale, a quella  tecnologica,  nonche'  agli  accordi
          internazionali cui l'Italia aderisce.
             4.   Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento:
               a)   ai  soli  fini  dell'esportazione,  le  parti  di
          ricambio e quei componenti specifici dei materiali  di  cui
          al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
               b)  limitatamente  alle  operazioni  di esportazione e
          transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo  ulteriore  di
          documentazione     e    d'informazione    necessari    alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2.
             5.  La  presente legge si applica anche alla concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale  dei  materiali di cui al comma 2 ed alla lettera
          a) del comma 4.
             6.  La  prestazione di servizi per l'addestramento e per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando  non  sia  gia' stata autorizzata contestualmente al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente  al  nulla-osta  del  Ministro della difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          purche'    costituisca    prosecuzione   di   un   rapporto
          legittimamente autorizzato.
             7.   La   trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi  e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia o all'estero, che
          comportino,   per   l'intervento   di   imprese   italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
             -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
          il Ministero della difesa, ufficio del Segretario  generale
          -  Direttore  nazionale  degli  armamenti,  e' istituito il
          registro nazionale delle  imprese  e  consorzi  di  imprese
          operanti   nel  settore  della  progettazione,  produzione,
          importazione,  esportazione,  manutenzione  e   lavorazioni
          comunque  connesse  di  materiale di armamento, precisate e
          suddivise secondo le funzioni  per  le  quali  l'iscrizione
          puo'  essere  accettata. Copie di tale registro nazionale e
          dei suoi aggiornamenti sono trasmesse,  per  i  fini  della
          presente   legge,   ai   Ministeri   degli  affari  esteri,
          dell'interno, delle finanze, dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
             2.  Solo  agli  iscritti  al  registro nazionale possono
          essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare  trattative
          contrattuali  ed  ad effettuare operazioni di esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento.
             3.  L'iscrizione  al  registro  di  cui al comma 1 tiene
          luogo  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.   28,   comma
          secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  fermi
          restando  i  requisiti  indicati all'art.  9 della legge 18
          aprile 1975, n. 110.
             4.  Le  domande  di  iscrizione  al  registro nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza  dei  requisiti richiesti, secondo le modalita'
          che saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
          commercio con  l'estero,  devono  essere  presentate  dalle
          imprese  che  vi  abbiano interesse purche' in possesso dei
          seguenti requisiti soggettivi:
               a)  per  le  imprese  individuali e per le societa' di
          persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o  del
          legale  rappresentante,  ovvero  la residenza in Italia dei
          suddetti, purche' cittadini di Paesi legati  all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria;
               b)  per  le  societa'  di capitali, purche' legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti  materiali soggetti al controllo della presente
          legge, la residenza in Italia  dei  soggetti  titolari  dei
          poteri  di  rappresentanza  ai  fini  della presente legge,
          purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria.
             5.   Possono   essere   altresi'  iscritti  al  registro
          nazionale  i  consorzi  di  imprese   costituiti   con   la
          partecipazione  di  una o piu' imprese iscritte al registro
          nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti  versi
          nelle  condizioni  ostative  di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
          12, sempreche' il legale rapresentante del consorzio  abbia
          i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
             6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale
          i consorzi industriali promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese   intergovernative   o   comunque   autorizzati  dai
          competenti organi dello Stato italiano.
             7.  Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare
          al Ministero della difesa ogni variazione dei  soggetti  di
          cui  al  comma  4,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma 5, il
          trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi,  la
          trasformazione o estenzione dell'impresa.
             8.  Non  sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite.
             9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non
          iscrivibilita' stabilite dalla legge  31  maggio  1965,  n.
          575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
             10.  Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma  4,  lettere  a)  e  b),  siano stati definitivamente
          riconosciuti   come   appartenuti   o    appartenenti    ad
          associazioni  segrete  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25
          gennaio 1982, n. 17, o  siano  state  condannate  ai  sensi
          della  legge  20  giugno 1952, n. 645 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
             11.  Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese i  cui  legali  rappresentanti  siano
          stati  condannati,  con  sentenza passata in giudicato, per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento.
             12.  Non  sono  iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
          dalla iscrizione le imprese che, in violazione del  divieto
          di  cui all'art.  22 assumano con le funzioni ivi elencate,
          ex dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  prima  di
          tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
             13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti
          commi 8, 9, 10, 11, e 12  determina  la  sospensione  o  la
          cancellazione  dal registro nazionale, disposta con decreto
          del Ministro della difesa, da comunicare  ai  Ministeri  di
          cui al comma 1.
             14.  Qualora  venga rimosso l'impedimento all'iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
             15.   In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12  l'impresa  o
          il  consorzio  potranno esercitare le normali attivita' nei
          limiti  delle  autorizzazioni  concesse  e  in   corso   di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad   essi   non   potranno    essere    rilasciate    nuove
          autorizzazioni".
           Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  1  (Controllo  dello Stato). - 1. L'esportazione,
          l'importazione e il  transito  di  materiale  di  armamento
          nonche'  la  cessione  delle relative licenze di produzione
          devono essere conformi alla politica  estera  e  di  difesa
          dell'Italia.  Tali  operazioni  vengono regolamentate dallo
          Stato secondo i principi  della  Costituzione  repubblicana
          che  ripudia  la  guerra  come  mezzo  di risoluzione delle
          controversie internazionali.
             2.  L'esportazione,  l'importazione  e  il  transito dei
          materiali di armamento,  di  cui  all'art.  2,  nonche'  la
          cessione   delle   relative  licenze  di  produzione,  sono
          soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
             3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la
          graduale differenziazione produttiva  e  la  conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa.
             4.   Le  operazioni  di  esportazione  e  transito  sono
          consentite solo se effettuate  con  governi  esteri  o  con
          imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.
             5.   L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione,  sono  vietati quando siano in contrasto con la
          Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia  e
          con  i  fondamentali interessi della sicurezza dello Stato,
          della lotta contro il  terrorismo  e  del  mantenimento  di
          buone  relazioni  con  altri Paesi, nonche' quando manchino
          adeguate  garanzie  sulla   definitiva   destinazione   dei
          materiali.
             6.   L'esportazione  ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento sono altresi' vietati:
                a)  verso  i  Paesi  in stato di conflitto armato, in
          contrasto con i principi dell'art.  51  della  Carta  delle
          Nazioni  Unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare previo parere delle
          Camere;
               b)  verso  Paesi  la  cui  politica  contrasti  con  i
          principi dell'art. 11 della Costituzione;
               c)   verso   i  Paesi  nei  cui  confronti  sia  stato
          dichiarato l'embargo  totale  o  parziale  delle  forniture
          belliche da parte delle Nazioni Unite;
               d)  verso  i  Paesi i cui governi sono responsabili di
          accertate violazioni delle  convenzioni  internazionali  in
          materia di diritti dell'uomo;
               e)  verso  i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio  bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
          difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di  aiuti  ai  sensi della stessa legge, ad eccezione degli
          aiuti alle popolazioni nei casi  di  disastri  e  calamita'
          naturali.
             7.   Sono   vietate  la  fabbricazione,  l'importazione,
          l'esportazione ed il transito di armi biologiche,  chimiche
          e  nucleari,  nonche'  la  ricerca  preordinata  alla  loro
          produzione o la  cessione  della  relativa  tecnologia.  Il
          divieto  si  applica anche agli strumenti e alle tecnologie
          specificamente progettate per la costruzione delle suddette
          armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
          della biosfera a fini militari.
             8.  Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione:
               a)    delle   importazioni   effettuate   direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa  per
          la    realizzazione   dei   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane;
               b)  delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
          al registro nazionale delle  imprese  di  cui  all'art.  3,
          previa autorizzazione di cui all'art. 13;
               c)   delle   importazioni  temporanee,  effettuate  da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui  all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
          in precedenza esportati;
               d)  delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio   di   attivita'   di   carattere  storico  o
          culturale, previe le  autorizzazioni  di  polizia  previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
               e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese
          straniere,  per  la  partecipazione  a  fiere  campionarie,
          mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del
          Ministero dell'interno rilasciata a seguito  di  nulla-osta
          del Ministero della difesa.
             9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
               a)  le esportazioni temporanee effettuate direttamente
          per  conto  dell'Amministrazione   dello   Stato   per   la
          realizzazione   di   propri   programmi   di  armamento  ed
          equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
               b)  le  esportazioni  o concessioni dirette da Stato a
          Stato, a fini di assistenza militare, in  base  ad  accordi
          internazionali;
               c)   il  transito  di  materiali  di  armamento  e  di
          equipaggiamento per i bisogni di forze dei  Paesi  alleati,
          secondo  la  definizione  della  Convenzione  sullo statuto
          delle Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate  a
          qualsiasi  titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
          XIV  della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti   al
          trattato  Nord  Atlantico  ratificata con legge 30 novembre
          1955, n. 1335.
             10.  Le  esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma 9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo.
             11.   Sono   escluse  altresi'  dalla  disciplina  della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni;  le  cartucce per uso industriale e gli artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui  all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'
          le  armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;   le
          riproduzioni  di  armi  antiche  e gli esplosivi diversi da
          quelli ad uso militare".
             -  Per  il testo dei commi 5 e 7 del comma 6 dell'art. 2
          della legge n. 185/1990 si veda  la  precedente  nota  alla
          lettera c).
             -  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1.
          I soggetti iscritti al registro di cui  all'art.  3  devono
          comunicare  al  Ministro  degli affari esteri e al Ministro
          della  difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali   per
          l'esportazione,  l'importazione  e il transito di materiale
          d'armamento.
             2.  Entro  sessanta  giorni  il  Ministro  degli  affari
          esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
          la prosecuzione della trattativa.
             3.  Il  Ministro  puo'  disporre  altresi'  condizioni o
          limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
          principi  della  presente  legge  e  degli indirizzi di cui
          all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
             4.  L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
          operazioni di esportazione,  importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero
          delle   operazioni   contemplate   da    apposite    intese
          intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
          difesa che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione,   ha   facolta'  di  disporre  condizioni  o
          limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
             5.  Sono  soggette al solo nulla-osta del Ministro delle
          difesa importazione ed esportazioni:
               a)   di   ricambi,   componenti   e   servizi  per  la
          manutenzione e riparazione di  materiali  gia'  oggetto  di
          contratti   autorizzati,   ma  nei  quali  tali  specifiche
          previsioni non erano contenute o siano scadute;
               b)  di  materiali  gia'  regolarmente  esportati e che
          debbano essere reimportati o  riesportati  temporaneamente,
          anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
               c)  di  materiali  importati,  ed  eventualmente anche
          esportati, e che debbano essere restituiti  ai  costruttori
          per difetti, inidoneita' e simili;
               d)   di   attrezzature   da   inviare   in  temporanea
          esportazione o  importazione  per  installazione,  messa  a
          punto,  prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
          importazione  od  esportazione,  ma  senza  che  gli   atti
          relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
               e)  di  materiali  di  armamento a fini di esibizioni,
          mostre e dimostrazioni tecniche;  dei  relativi  manuali  e
          descrizioni  tecniche  e  di ogni altro ausilio predisposto
          per la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche'  di
          campionature  per la partecipazione a gare, appalti e prove
          di valutazione.
             6.  I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
          attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
          comitato di cui all'art. 7.
             7.  L'eventuale  rifiuto  di una autorizzazione, nonche'
          eventuali  condizioni  e   limitazioni,   dovranno   essere
          motivati e comunicati all'impresa interessata".
             -  Il  testo  dell'art. 11 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  11  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.  Per  i
          materiali assoggettati  alle  disposizioni  della  presente
          legge  la  domanda  di  autorizzazione  per l'esportazione,
          l'importazione, le cessioni di licenza e il transito,  deve
          essere  presentata  al Ministero degli affari esteri che ne
          da' notizia al Ministero del commercio con  l'estero.  Tale
          domanda    dovra'    essere    sottoscritta    dal   legale
          rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
             2. Nella domanda devono essere indicati:
               a)  tipo  e  quantita'  del  materiale  di  armamento,
          oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti  di  ricambio
          dovranno  essere  indicati i tipi di materiali identificati
          ai quali esse appartengono;
               b)  l'ammontare  del  contratto  e  l'indicazione  dei
          termini finali di consegna, anche frazionata, previsti  dal
          contratto   medesimo,   nonche'   le   condizioni   per  la
          disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
          di  servizi  di  manutenzione  o  per  la cessione di altri
          servizi di assistenza;
               c)    l'ammontare    di    eventuali    compensi    di
          intermediazione  nonche'  la  dichiarazione  di  cui   agli
          articoli   12   e  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
               d)  il  Paese  di  destinazione  finale  del materiale
          ovvero  eventuali  Paesi,  enti,  imprese  e  soggetti   di
          destinazione  intermedia  o  finale  ai  sensi del comma 3,
          lettera c);
               e)   l'identificazione   del  destinatario  (autorita'
          governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
               f)  eventuali  obblighi  economici  verso lo Stato per
          diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
               g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
               h)  eventuali  affidamenti da parte di amministrazioni
          dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
             3.   Alla  domanda  di  autorizzazione  all'esportazione
          devono essere acclusi:
               a)   copia   dell'autorizzazione   a  trattare  o  del
          nulla-osta, ove previsti;
               b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura
          o  acquisto  o  trasporto  per  la  parte   inerente   alle
          condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
          contratto e' scritto in lingua  straniera,  la  copia  deve
          essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
               c)  1)  un certificato d'importazione rilasciato dalle
          autorita' governative del Paese destinatario, per  i  Paesi
          che  partecipano  con  l'Italia  ad  accordi  di  controllo
          reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento;  2)
          per  tutti  gli altri Paesi, un 'certificato di uso finale'
          rilasciato   dalle   autorita'   governative   del    Paese
          destinatario,  attestante  che il materiale viene importato
          per proprio uso e  che  non  verra'  riesportato  senza  la
          preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
          a tale compito.
             4.  Il certificato di uso finale deve essere autenticato
          dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   italiane
          accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
             5.  La documentazione di cui al presente articolo non e'
          richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4  e
          5".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
          il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per
          l'esportazione,  l'importazione ed il transito di materiali
          di armamento. Detto comitato  esprime  pareri  al  Ministro
          degli     affari    esteri    ai    fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
             2.  Il  comitato  e'  nominato  con decreto del Ministro
          degli Affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero  degli  affari  esteri,  di grado non inferiore a
          ministro  plenipotenziario,  che  lo   presiede,   da   due
          rappresentanti  dei  Ministeri dell'interno, della difesa e
          del commercio con l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
          Ministeri  delle  finanze,  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,   delle    partecipazioni    statali    e
          dell'ambiente.  Nello  stesso  decreto  vengono  nominati i
          supplenti di tutti i componenti effettivi. Le  funzioni  di
          segretario  sono  assolte  da  un funzionario del Ministero
          degli affari esteri.
             3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di due
          esperti nominati  dal  Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e  delle  partecipazioni  statali  e  puo'
          avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
          designati di volta in volta  dal  presidente  del  comitato
          stesso il parere dei membri.
             4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza
          di due terzi dei suoi componenti.
             5.   Il  comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
          componenti possono essere confermati per una volta sola".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  6  (Comitato  interministeriale per gli scambi di
          materiali di armamento per la difesa). -  1.  E'  istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato
          interministeriale per gli scambi di materiali di  armamento
          per la difesa (CISD).
             2.   Il   Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e di esso  fanno  parte  i  Ministri
          degli  affari  esteri,  dell'interno,  delle  finanze,  del
          tesoro,  della  difesa,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   delle   partecipazioni  statali  e  del
          commercio  con  l'estero.  Possono  essere  invitati   alle
          riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
             3.  Nel  rispetto  dei  principi  di cui all'art. 1, dei
          trattati  e  degli  impegni  internazionali  cui   l'Italia
          aderisce  ed in attuazione delle linee di politica estera e
          di difesa dello Stato, valutata l'esigenza  dello  sviluppo
          tecnologico  e industriale connesso alla politica di difesa
          e di  produzione  degli  armamenti,  il  CISD  formula  gli
          indirizzi  generali per le politiche di scambio nel settore
          della  difesa  e  detta  direttive  d'ordine  generale  per
          l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali
          di  armamento  e  sovrintende,  nei  casi  previsti   dalla
          presente   legge,   all'attivita'   degli  organi  preposti
          all'applicazione della legge stessa.
             4.  Gli  indirizzi e le direttive formulati dal Comitato
          sono comunicati al Parlamento.
             5.  Spetta  altresi' al CISD la individuazione dei Paesi
          per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1,
          comma 6.
             6.  Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti
          umani anche  da  parte  delle  organizzazioni  riconosciute
          dall'ONU  e  dalla  CEE e da parte delle organizzazioni non
          governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49".