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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno. (044U0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decrete-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.