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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. 1491

Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali. (030U1491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1931, n. 18 (in G.U. 23/01/1931, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1946)
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Testo in vigore dal:  12-6-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono ridotti in ragione del 12 per cento:

a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo;

b) gli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe non utili a pensione, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive estensioni, a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quella delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento autonomo o dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

c) le indennità temporanee mensili e relative quote suppletive dei maestri elementari ed i soprassoldi di caro viveri dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

d) le retribuzioni, diarie, paghe, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote suppletive e gli altri analoghi assegni del personale straordinario avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero o comunque non di ruolo, compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni o degli Enti indicati nelle lettere precedenti;

e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafici ed in genere del personale retribuito ad aggio, nonché quelle dei procaccia postali e dei portalettere rurali;

f) le indennità di qualsiasi natura, le retribuzioni per incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti, a favore del personale ivi contemplato e degli estranei alle Amministrazioni dello Stato, cui siano da queste affidati speciali incarichi.

(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 9 maggio 1944, n. 131, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1° aprile 1944.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, nel modificare il Regio D.L. 9 maggio 1944, n. 131, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel D.Lgs. Luogotenenziale 354/1946 è prorogata di sei mesi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1946.