stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1930, n. 1491

Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali. (030U1491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 gennaio 1931, n. 18 (in G.U. 23/01/1931, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1946)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-6-1946
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di ridurre,  in  relazione  alle
condizioni  economiche  generali,  gli  emolumenti   dei   dipendenti
statali, nonche' del personale  degli  Enti  pubblici  locali,  delle
Opere  nazionali  e  degli  Enti  parastatali  e  delle  Associazioni
sindacali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato  per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono ridotti in ragione del 12 per cento: 
 
    a) gli stipendi e gli altri assegni dei membri del Governo; 
 
    b)  gli  stipendi,  paghe,  supplementi   di   servizio   attivo,
sovrapaghe non utili a pensione, l'aggiunta di  famiglia  e  relative
quote complementari, ed in genere gli emolumenti fissati con la legge
27 giugno 1929, n.  1047,  e  successive  estensioni,  a  favore  del
personale dipendente dalle Amministrazioni statali,  comprese  quella
delle Ferrovie dello Stato e le altre aventi ordinamento  autonomo  o
dipendente da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato; 
 
    c) le indennita' temporanee mensili e relative  quote  suppletive
dei  maestri  elementari  ed  i  soprassoldi  di  caro   viveri   dei
sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina  e  della  Regia
aeronautica e dei  sottufficiali  e  militari  di  truppa  dei  Reali
carabinieri, della Regia guardia  di  finanza  e  degli  altri  Corpi
organizzati militarmente a servizio dello Stato; 
 
    d) le  retribuzioni,  diarie,  paghe,  le  indennita'  temporanee
mensili di caro viveri  e  relative  quote  suppletive  e  gli  altri
analoghi   assegni   del    personale    straordinario    avventizio,
contrattista,  cottimista,  giornaliero  o  comunque  non  di  ruolo,
compreso quello salariato in servizio delle Amministrazioni  o  degli
Enti indicati nelle lettere precedenti; 
 
    e) le retribuzioni dei ricevitori dei generi  di  monopolio,  dei
ricevitori postelegrafici ed in genere del  personale  retribuito  ad
aggio, nonche'  quelle  dei  procaccia  postali  e  dei  portalettere
rurali; 
 
    f)  le  indennita'  di  qualsiasi  natura,  le  retribuzioni  per
incarichi speciali, i premi di interessamento e di produzione ed ogni
altra competenza accessoria, non considerata alle lettere precedenti,
a  favore  del  personale  ivi  contemplato  e  degli  estranei  alle
Amministrazioni dello Stato, cui siano da  queste  affidati  speciali
incarichi. 
 
                                                             (2)((3)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio D.L. 9 maggio 1944, n. 131, ha  disposto  (con  l'art.  2,
comma 1) che "Sono abrogate le riduzioni del  12%  disposte  dai  RR.
decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile  1934,  n.  561,
convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n.  18,  e  14
giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti pei  viaggi
di trasferimento a favore del personale statale e  delle  persone  da
considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese  di
imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto  di  masserizie  su
via ordinaria". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  la  presente
modifica avra' effetto dal 1° aprile 1944. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, nel modificare  il
Regio D.L. 9 maggio 1944, n. 131, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che l'efficacia delle disposizioni  contenute  nel
D.Lgs. Luogotenenziale 354/1946 e' prorogata di sei mesi. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  8,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 16 aprile 1946.