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REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 561

Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (034U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1038 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1946)
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Testo in vigore dal:  16-4-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonché dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Rulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.