stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 561

Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali. (034U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1038 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1946)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-4-1934
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di rivedere, in  relazione  alle
condizioni  economiche  generali,  gli  assegni   corrisposti   dalle
Amministrazioni statali, nonche' dagli Enti  pubblici  locali,  dalle
Opere  nazionali,  dagli  Enti  parastatali  e   dalle   Associazioni
sindacali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Rulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.