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REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 1223

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1710 (in G.U. 26/01/1932, n. 20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
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Testo in vigore dal:  9-10-1931 al: 9-3-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3170, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo stesso;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare talune disposizioni concernenti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa del Corpo stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il 1° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, modificato dal 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, il 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2609, e l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, sono sostituiti come appresso:
«Il Corpo della Regia guardia di finanza è comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Regio esercito, e si compone di:
Ufficiali generali:
N. 1 generale di divisione, comandante in secondo;
» 3 generali di brigata, comandanti di gruppo.
Ufficiali superiori:
N: 16 colonnelli;
» 83 tenenti colonnelli e maggiori;
Ufficiali inferiori:
N. 188 capitani;
» 372 tenenti e sottotenenti, subalterni, di cui un sottotenente maestro direttore di banda e quattro sottotenenti maestri di scherma.
Sottufficiali:
N. 767 marescialli maggiori;
» 1300 marescialli capi e marescialli;
N. 1874 brigadieri;
» 1470 sottobrigadieri.
Truppa:
N. 2135 appuntati;
» 16230 guardie;
» 1558 allievi.
di cui:
N. 1. colonnello;
»3 tenenti colonnelli o maggiori;
» 7 capitani;
» 44 tenenti e sottotenenti;
» 140 marescialli maggiori;
» 190 marescialli capi e marescialli;
» 150 brigadieri;
» 150 sottobrigadieri;
» 100 appuntati,
per i servizi di polizia tributaria investigativa.
«Non sono compresi nella tabella i militari dislocati nelle Colonie e quelli messi comunque a disposizione di altre Amministrazioni e per i quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo».