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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1306

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-1-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, e modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità Accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"L'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principi del Cattolicismo.
L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed è persona giuridica di diritto pubblico".
L'art. 23 è sostituito dal seguente:
"Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facoltà competenti e con il parere favorevole del Senato accademico".
L'art. 26 è sostituito dal seguente:
"La carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo delle Università statali e Istituti d'istruzione superiore di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Per quanto attiene al grado 3°, i professori della Università cattolica vengono considerati, a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale. Il professore dell'Università cattolica viene assegnato al predetto grado 30, allorquando il docente di ruolo statale, provvisto dalla, medesima anzianità di servizio, consegua tale grado.
I professori trasferiti dalle Università statali e dagli Istituti superiori statali entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.
I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o Istituti statali.
Al rettore è assegnata una indennità di carica, non valutabile agli effetti della pensione nella misura che il Consiglio di amministrazione determinerà alla stregua dell'art. 1 del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, e successive modificazioni".
Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
Art. 38. - La carriera e il trattamento economico degli aiuti, degli assistenti e dei lettori sono determinati in conformità a quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori.
Art. 39. - Sono soppresse le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo Statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951

Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 5. - FRASCA