stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937, n. 439

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore. (037U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 (in G.U. 27/01/1938, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1989)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-4-1989
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcune disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, previo accordo col Ministro per le finanze, di attribuire ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti superiori, tenuto conto della gravità dei compiti a ciascuno assegnati, una indennità annua supplementare, che potrà variare da un minimo di L. 6000 a un massimo di L. 20.000. (1) (3)
((4))


Il relativo importo sarà detratto dalla somma di cui all'art. 1, comma 2°, n. 2, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.

------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 1 aprile 1943, n. 295 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, l'indennità annua supplementare da corrispondere ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, potrà variare da un minimo di lire 8000 ad un massimo di lire 25.000".
------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennità supplementare di carica, prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, numero 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317, è stabilita in misura variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1 novembre 1947.
-----------
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989 è sostituita da una indennità unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.