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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937, n. 439

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore. (037U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 (in G.U. 27/01/1938, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1989)
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Testo in vigore dal:  1-5-1937 al: 19-5-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare alcune disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, previo accordo col Ministro per le finanze, di attribuire ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti superiori, tenuto conto della gravità dei compiti a ciascuno assegnati, una indennità annua supplementare, che potrà variare da un minimo di L. 6000 a un massimo di L. 20.000.

Il relativo importo sarà detratto dalla somma di cui all'art. 1, comma 2°, n. 2, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.