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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937, n. 439

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore. (037U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 (in G.U. 27/01/1938, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1989)
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Testo in vigore dal: 18-4-1989
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  assoluta  ed  urgente  di  emanare  alcune
disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Ministro  per  l'educazione  nazionale,  previo
accordo col Ministro per le finanze, di attribuire ai  rettori  delle
Regie universita' e ai direttori dei Regi istituti superiori,  tenuto
conto della gravita' dei compiti a ciascuno assegnati, una indennita'
annua supplementare, che potra' variare da un minimo di L. 6000 a  un
massimo di L. 20.000. (1) (3) ((4)) 
 
  Il relativo importo sara' detratto dalla somma di cui  all'art.  1,
comma 2°, n. 2, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 1 aprile 1943, n. 295  ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino  a  sei
mesi dalla cessazione  dello  stato  di  guerra,  l'indennita'  annua
supplementare da corrispondere ai rettori delle Regie  universita'  e
ai direttori dei Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1  del
decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge  20
dicembre 1937-XVI, n. 2317, potra' variare da un minimo di lire  8000
ad un massimo di lire 25.000". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003 ha disposto (con l'art.  2,  comma
2) che "L'indennita' supplementare di carica,  prevista  dall'art.  1
del regio decreto-legge 25  febbraio  1937,  numero  439,  convertito
nella legge 20  dicembre  1937,  n.  2317,  e'  stabilita  in  misura
variante da un minimo di L. 70.000 ad un massimo di L. 150.000". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  3,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica con decorrenza dal 1 novembre 1947. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
l'indennita'  supplementare  di  cui   all'articolo   1   del   regio
decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439,  convertito  dalla  legge  20
dicembre 1937, n.  2317,  e  successive  modificazioni,  a  decorrere
dall'anno accademico 1988-1989 e' sostituita da una indennita'  unica
di  importo  pari  all'assegno  aggiuntivo  spettante  al  professore
universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima  classe  di
stipendio.