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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1306

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  2  ottobre  1924, n. 1661, e
modificato con regio decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con
legge 19 maggio 1950, n. 355;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' Accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano,
approvato   e  modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'
ulteriormente modificato:
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "L'Universita'  cattolica  del "Sacro Cuore" di Milano, istituita
con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, ha lo scopo di contribuire
allo  sviluppo  degli  studi  e  di preparare i giovani alle ricerche
scientifiche,  agli  uffici  pubblici e alle professioni liberali con
una  istruzione  superiore adeguata a una educazione morale informata
ai principi del Cattolicismo.
  L'Universita' cattolica appartiene alla categoria delle Universita'
di   cui   al   n.   2  dell'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione   superiore   ed  e'  persona  giuridica  di  diritto
pubblico".
  L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "Il  conferimento  degli  incarichi  e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione su proposta delle Facolta' competenti e con il parere
favorevole del Senato accademico".
  L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
  "La  carriera  e  il  trattamento economico dei professori di ruolo
sono  disciplinati  dalle  disposizioni  concernenti  i professori di
ruolo  delle Universita' statali e Istituti d'istruzione superiore di
cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
  Per  quanto  attiene  al  grado  3°, i professori della Universita'
cattolica   vengono  considerati,  a  tal  fine,  come  i  professori
universitari   di   ruolo  statale.  Il  professore  dell'Universita'
cattolica  viene  assegnato  al  predetto  grado  30,  allorquando il
docente  di  ruolo  statale,  provvisto dalla, medesima anzianita' di
servizio, consegua tale grado.
  I  professori trasferiti dalle Universita' statali e dagli Istituti
superiori  statali  entrano  in  ruolo  con lo stipendio di cui erano
provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso
le medesime Universita' o Istituti.
  I  professori  trasferiti  da  Universita'  o da Istituti superiori
liberi  entrano  in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se
fossero trasferiti in Universita' o Istituti statali.
  Al  rettore  e'  assegnata una indennita' di carica, non valutabile
agli  effetti  della  pensione  nella  misura  che  il  Consiglio  di
amministrazione  determinera'  alla  stregua  dell'art.  1  del regio
decreto 25 febbraio 1937, n. 439, e successive modificazioni".
  Gli articoli 38 e 39 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
  Art.  38.  -  La  carriera  e il trattamento economico degli aiuti,
degli  assistenti  e  dei  lettori  sono determinati in conformita' a
quelli fissati dallo Stato per i propri aiuti, assistenti e lettori.
  Art.  39.  -  Sono  soppresse  le tabelle n. 2 e n. 3 allegate allo
Statuto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 5. - FRASCA