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LEGGE 19 maggio 1950, n. 355

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

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Testo in vigore dal:  8-7-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
"Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.
"I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamento fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°".
Art. 2-bis (nuovo). - "La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età".
Art. 3. - Il primo comma è sostituito dai seguenti:
"I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione alla classe I, grado 3°, è tenuto conto dei servizi prestati presso Università statali, presso Università libere e presso Università straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.
Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947".
I commi secondo e terzo sono soppressi.
Sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.
"I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 2".
Art. 3-bis (nuovo). - "I professori di grado 4°, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1 novembre 1947, dal 1 novembre 1948 e dal 1 novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado 3° in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio".