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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni. (032U1711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1950)
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Testo in vigore dal:  11-2-1950
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Art. 1



Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione «Villa San Giovanni». (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 15 marzo 1948, n. 304 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria con il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al comune di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 5 gennaio 1950, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comune di Campo Calabro, aggregato prima a quello di Reggio Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto".