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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni. (032U1711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1950)
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Testo in vigore dal: 11-2-1950
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con  i
territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R.  decreto  7
luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio  Calabria  e
costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione  «Villa  San
Giovanni». (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 1948, n. 304 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il comune di Fiumara, aggregato a quello di Reggio Calabria  con
il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, e successivamente al  comune
di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1711, e'
ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore
del predetto decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 5 gennaio 1950, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Il comune di Campo Calabro,  aggregato  prima  a  quello  di  Reggio
Calabria con regio decreto 7 luglio 1927, n. 119, e successivamente a
quello di Villa San Giovanni con regio decreto 29 dicembre  1932,  n.
1711, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente  all'entrata
in vigore del predetto decreto".