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REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 448

Modifica del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, istitutivo del Casellario centrale infortuni. (030U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1930
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Testo in vigore dal:  20-5-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, 20 marzo 1921, n. 296, ed il decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, per gli infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, la legge 24 marzo 1921, n. 297, il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e i regolamenti relativi alle leggi e decreti suddetti;
Veduto il decreto-legge 13 maggio 1929, n. 928, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce il Casellario centrale per gli infortuni con inabilità permanente al lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il Comitato amministratore del Casellario centrale infortuni, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1922, numero 387, modificato dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1503, è composto come segue:

1° il direttore generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa al Ministero delle corporazioni (presidente);

2° il direttore capo divisione della previdenza sociale presso il Ministero predetto (vice presidente);

3° il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

4° un delegato dei Sindacati mutui autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e un delegato delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura a norma del R. decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;

5° un delegato delle Società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio;

6° il direttore generale del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

7° il direttore generale dell'Associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;

8° un esperto in materia di assicurazioni sociali.

b) All'art. 3 è sostituito il seguente:

«Tutti gli Istituti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli enti che esercitano il ramo facoltativo dell'assicurazione contro i rischi di infortunio, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, le schede individuali degli infortuni e delle malattie professionali che hanno avuto nel mese precedente una liquidazione di indennità per inabilità permanente al lavoro. Gli istituti e gli enti assicuratori predetti sono tenuti inoltre a fornire al Casellario centrale le informazioni che questo riterrà necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali è stato istituito».

c) Sono soppresse le ultime parole dell'art. 5 «o al numero degli infortuni denunciati al Casellario».

d) L'art. 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6. - Il contributo annuale stabilito per ciascun istituto assicuratore dovrà essere versato al Casellario non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

«Contro la fissazione dei contributi per il funzionamento del Casellario gli istituti potranno presentare ricorso al Ministero delle corporazioni non oltre trenta giorni dalla lettera raccomandata di comunicazione della fissazione del contributo. Il ricorso però non sospende l'obbligo del versamento del contributo fissato. Il Ministero decide inappellabilmente sui ricorsi».

e) Alle parole «Ministero per il lavoro e la previdenza sociale - Direzione generale della previdenza» dell'art. 7, sono sostituite le seguenti: «Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Bottai.

Visto, Il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 17. - Mancini.