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REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 448

Modifica del R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, istitutivo del Casellario centrale infortuni. (030U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1930
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Testo in vigore dal: 20-5-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio  1904,  n.  51,  20  marzo
1921, n. 296, ed il decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051,  per  gli
infortuni degli operai sul lavoro; il decreto-legge 23  agosto  1917,
n. 1450, la legge 24 marzo 1921, n. 297, il decreto-legge 11 febbraio
1923, n. 432, e il decreto-legge 15 ottobre 1925, n.  2050,  per  gli
infortuni sul lavoro in agricoltura, e i  regolamenti  relativi  alle
leggi e decreti suddetti; 
 
  Veduto  il  decreto-legge  13  maggio  1929,  n.  928,  concernente
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali; 
 
  Veduto il R. decreto 23 marzo  1922,  n.  387,  che  istituisce  il
Casellario centrale per gli infortuni con  inabilita'  permanente  al
lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) Il Comitato amministratore del Casellario centrale  infortuni,
di cui  all'art.  2  del  R.  decreto  23  marzo  1922,  numero  387,
modificato dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1503, e'  composto  come
segue: 
 
      1° il direttore generale dell'assistenza,  della  previdenza  e
della  propaganda  corporativa  al   Ministero   delle   corporazioni
(presidente); 
 
      2° il direttore capo divisione della previdenza sociale  presso
il Ministero predetto (vice presidente); 
 
      3° il direttore generale della Cassa nazionale di assicurazione
per gli infortuni sul lavoro; 
 
      4° un delegato dei Sindacati mutui  autorizzati  ad  esercitare
l'assicurazione contro gli infortuni  ai  sensi  della  legge  (testo
unico) 31 gennaio 1904, n.  51,  e  successive  modificazioni,  e  un
delegato delle Casse mutue per l'assicurazione contro  gli  infortuni
in agricoltura a norma del R. decreto-legge 23 agosto 1917, n.  1450,
e successive modificazioni; 
 
      5°  un  delegato  delle  Societa'   esercenti   l'assicurazione
facoltativa contro i rischi di infortunio; 
 
      6°  il  direttore  generale   del   Patronato   nazionale   per
l'assistenza sociale; 
 
      7° il direttore generale  dell'Associazione  nazionale  per  la
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; 
 
      8° un esperto in materia di assicurazioni sociali. 
 
    b) All'art. 3 e' sostituito il seguente: 
 
  «Tutti gli Istituti  autorizzati  all'esercizio  dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  tutti  gli  enti  che
esercitano il ramo facoltativo dell'assicurazione contro i rischi  di
infortunio, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale, entro i
primi quindici giorni di ciascun mese, le  schede  individuali  degli
infortuni e delle malattie professionali che  hanno  avuto  nel  mese
precedente una liquidazione di indennita' per  inabilita'  permanente
al lavoro. Gli istituti e gli enti assicuratori predetti sono  tenuti
inoltre a fornire al Casellario centrale le informazioni  che  questo
riterra' necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali  e'
stato istituito». 
 
    c) Sono soppresse le ultime parole dell'art. 5 «o al numero degli
infortuni denunciati al Casellario». 
 
    d) L'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - Il  contributo
annuale stabilito per ciascun  istituto  assicuratore  dovra'  essere
versato al Casellario non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno. 
 
  «Contro la fissazione  dei  contributi  per  il  funzionamento  del
Casellario gli istituti  potranno  presentare  ricorso  al  Ministero
delle corporazioni non oltre trenta giorni dalla lettera raccomandata
di comunicazione della fissazione del contributo.  Il  ricorso  pero'
non sospende l'obbligo del  versamento  del  contributo  fissato.  Il
Ministero decide inappellabilmente sui ricorsi». 
 
    e) Alle parole «Ministero per il lavoro e la previdenza sociale -
Direzione generale della previdenza» dell'art. 7, sono sostituite  le
seguenti:  «Ministero  delle  corporazioni   -   Direzione   generale
dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Mussolini - Bottai. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 296, foglio 17. - Mancini.